Bologna, 6 dicembre 2021
Con la Sentenza del 3 dicembre 2021, La Suprema Corte ha chiuso nel modo peggiore, pur se ampiamente prevedibile, il lungo processo per le morti e le malattie da Amianto del Petrolchimico di Ravenna: confermate le assoluzioni del primo e secondo grado di giudizio, prescritte le condanne per lesioni colpose riconosciute nei due gradi di giudizio precedenti.
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In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, non possiamo che registrare la delusione delle tante vittime, sicuramente (come dimostrato dai processi in Primo e Secondo Grado) vittime di indebita esposizione all’amianto nel corso della loro attività lavorativa avvenuta al Petrolchimico a causa della mancata osservanza delle misure di sicurezza che la legge prevedeva anche in anni precedenti alla messa al bando dell’Amianto del ’92. E’ sicuro che le conoscenze scientifiche maturate fino al ’65, rendessero certa la correlazione fra l’esposizione alle fibre di Amianto e l’insorgere di malattie come il Mesotelioma, il Tumore Polmonare, l’Asbestosi. Altrettanto certo era l’uso dell’amianto nel ciclo produttivo dello stabilimento. Nonostante questo anche l’unica condanna comminata in Primo grado e sancita dal Processo in corte d’appello per un caso di Asbestosi, è stata riformata dalla Corte Suprema per avvenuta prescrizione.
Resta invece confermata la possibilità delle parti civili e segnatamente le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di costituirsi in giudizio e quindi riconoscendo il loro ruolo processuale come parti lese nei diritti di informazione.
Gli antefatti.
Il 24 novembre 2016, dopo un processo durato 2 anni e mezzo, il giudice Milena Zavatti aveva emesso la sentenza per il caso sollevato da 78 fra familiari di vittime e malati per causa dell’amianto e del suo utilizzo nel Petrolchimico di Ravenna. La condanna a 8 mesi di carcere e al risarcimento dei danni per 6 imputati di lesioni colpose aggravate ai danni di un lavoratore affetto da asbestosi (pena sospesa e non menzione) lasciò l’amaro in bocca. Prevalsero le prescrizioni per 17 imputati o le assoluzioni “perchè il fatto non sussiste” per rispondere “dei delitti di lesioni personali colpose, omicidio colposo e disastro innominato”, connessi alle tante malattie professionali, decessi, reati ambientali, in relazione all’esposizione alle fibre d’amianto al Petrolchimico di Ravenna. Grande fu la delusione e sconcerto fra le tante vittime e le parti civili.
Va osservato che i giudici di primo grado riconobbero alcuni fatti: 1. che nel Petrolchimico di Ravenna si era fatto largo uso di amianto; 2. che diverse figure professionali furono esposte alle fibre di amianto; 3. che l’azienda aveva omesso di applicare misure di sicurezza e di protezione dei lavoratori;
Veniva invece sposata la tesi “della prima fibra” e dell’inefficacia nel generare la malattia delle esposizioni sucessive.
Non veniva riconosciuto il reato di “disastro innominato colposo” ricalcando la tesi della sentenza di Cassazione per l’ETERNIT (nr. 7941/2015) per cui gli effetti del disastro devono manifestarsi quando l’atto è ancora in corso (SIC!!!).
Inoltre veniva riconosciuta la legittimità di costituzione in giudizio delle parti civili: OO.SS.CGIL-CISL-UIL, Legambiente, Associazione Esposti Amianto.
Il 26 maggio 2020 La Corte d’Appello di Bologna, riformava il motivo delle assoluzioni che in primo grado era “perchè il fatto non sussiste” in quanto risultava pacifico che era certo che il fatto contestato “sussiste”, in “per non avere commesso il fatto” e cioè l’impossibilità di dimostrare la singola responsabilità degli imputati e confermava la condanna emessa in Primo grado per 4 imputati (due erano nel frattempo deceduti). Venivano inoltre respinte le pretese dei ricorrenti della difesa sulla costituzione delle parti civili.
leggi la sentenza della Corte d’Appello di Bologna e di Primo grado
Presedenti articoli: https://afevaemiliaromagna.org/2019/02/18/processo-amianto-petrolchimico-ravenna-la-corte-dappello-di-bologna-dispone-ulteriore-perizia/ https://afevaemiliaromagna.org/2016/12/01/processo-amianto-petrolchimico-ravenna-rammarico-e-delusione/