Legislazione

Ministero dell’Ambiente Decreto Ministeriale 21 settembre 2016

Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto. (16A08227) (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2016)

MINISTERO DELLA SANITA’   DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016, il Decreto 12 maggio 2016 con le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
Il comma 277 prevede il riconoscimento, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, di benefici previdenziali (di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257), per il periodo corrispondente alla bonifica effettuata dai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto.
Il Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – che doveva essere adottato entro l’inizio di marzo 2016 – stabilisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione relativa al sistema di rilevazione del superamento della soglia di esposizione alle fibre di amianto

 

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. (GU n. 211 del 11-9-2006)

 

allegato 1 (art. 5, comma 3)

Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita’ di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991. (GU n.31 del 7-2-2003 )

 

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

 

 

 

  • Brevi Informazioni

Malattia Professionale
*   hai contratto una malattia riconducibile all’esposizione all’amianto?  Recati dal patronato con il certificato  che hai fatto compilare e trasmettere dal medico all”INAIL.  Il patronato inoltrerà la denuncia e ti seguirà in tutto il percorso della domanda
*   non ha importanza se stai lavorando o è da tempo che non lavori più. Nel momento in cui viene diagnosticata la malattia è bene denunciarla
*   dalla denuncia può derivare  un riconoscimento economico, la possibilità di chiedere una maggiorazione contributiva ai fini della pensione, l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari rispetto la cura della patologia riconosciuta
*   si consiglia di attivare la sorveglianza sanitaria. Su questo aspetto l’Associazione AFeVA sta partecipando attivamente con proprie proposte e iniziative su questo tema  molto importante. Il dialogo è attivo con esperti e con la Regione Emilia-Romagna.
Se sei socio vienici a trovare – se non lo sei vienici a trovare comunque

Certificato medico integrativo per invalidità civile
Interessa tutti i cittadini
In data 18.3.2016 l’INPS con messaggio n° 1263, comunica l’aggiornamento delle procedure telematiche per i medici certificatori.
In merito al certificato “introduttivo”, necessario alla presentazione della domanda di invalidità civile, è reso obbligatorio per il medico di barrare la casella (si)  (no) per l’indennità di accompagnamento quando seleziona la voce “invalidità civile”.
Nel caso venga barrata la casella (no) la commissione medica non procede alla valutazione della indennità di accompagnamento.
Quest’ultima decisione è una novità assoluta.

 

  • MALATTIE PROFESSIONALI: DUE TIPOLOGIE DIVERSE DI “DENUNCIA” CHE SPESSO VENGONO CONFUSE

Quando ad una persona viene riscontrata una malattia professionale, scattano due  percorsi, diversi per finalità (assicurativo-risarcitoria nel primo, informativo-epidemiologica nel secondo) che per metodologia e riferimenti giuridici, entrambi devono essere attivati dal medico che riscontra la malattia professionale

Il primo percorso, che potremmo chiamare “PERCORSO INAIL”:
– l’iter di riconoscimento di una malattia professionale da parte dell’Istituto Assicuratore INAIL inizia con la compilazione, ad opera del medico che riscontra la malattia (medico di Patronato, medico di famiglia, medico competente, medico ospedaliero, specialista, ecc.), se il lavoratore è d’accordo, del primo certificato di malattia professionale, certificato che il lavoratore deve consegnare entro 15 giorni al datore di lavoro.
Il medico NON fa denuncia all’INAIL, redige solo il PRIMO CERTIFICATO.
Solo dopo che il primo certificato è stato consegnato al datore di lavoro prende avvio la procedura per l’eventuale riconoscimento della malattia professionale (altrimenti detta “tecnopatia”) da parte dell’Istituto Assicuratore INAIL .
Il datore di lavoro deve (è un preciso obbligo di legge) trasmettere all’INAIL la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni dal ricevimento del primo certificato medico, corredata da informazioni in merito alla lavorazione e/o sostanze che avrebbero determinato la malattia, le mansioni del lavoratore, gli accertamenti praticati in azienda (sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 626 e oggi D.Lgs 81) e l’orario di lavoro.
Successivamente, l’INAIL chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire la sua storia lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi. A questo punto, il lavoratore è inserito a pieno titolo nel susseguirsi di attività dell’INAIL, che potranno portare al riconoscimento o meno della malattia professionale ed all’attribuzione di  eventuali (in caso di riconoscimento)  benefici previsti dalla normativa.
Si ricorda che le malattie professionali possono essere riconosciute dall’INAIL sia quelle comprese in un apposito elenco “malattie tabellate” sia altre che non sono comprese nell’elenco “malattie non tabellate”. La differenza per le prime è che c’è una “presunzione di esposizione” al rischio che le ha causate, per le seconde invece  l’esposizione e il nesso causale devono essere dimostrati dal lavoratore. Quindi possono essere  considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle  delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.  Le “tabelle” delle malattie professionali dell’industria ed artigianato e dell’agricoltura sono allegate (nel loro ultimo aggiornamento) al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) del 9 aprile 2007. Queste tabelle non coincidono col successivo elenco di cui diremo dopo a proposito del secondo percorso (vedi oltre), anche se ovviamente tabelle ed elenco sono in larga misura sovrapponibili.
La denuncia assicurativa all’INAIL di una malattia professionale va tenuta quindi ben distinta dall’obbligo previsto dal Testo Unico INAIL 1124/65 che pone in capo ai medici e, dunque, oggi in particolare ai medici competenti di denunciare all’Asl, all’Inail ed alla DPL le malattie di probabile origine lavorativa incluse nelle liste di legge. Questo chiarimento ci porta al secondo percorso.

Il secondo percorso è quello che potremmo chiamare “PERCORSO ASL”
La trasmissione della copia della denuncia di cui all’art.139, comma 2, del testo unico (1124/65) e successive modificazioni e integrazioni, e’ effettuata all’azienda sanitaria locale (SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO, SPSAL) e alla sede INAIL (art. 10 Dlgs 38/00) competente per territorio, nonché alla DPL (oggi DTL: Direzione Territoriale de Lavoro).
In questo caso si tratta di una vera e propria denuncia (non di un primo certificato), che il medico è OBBLIGATO ad inoltrare, senza un ruolo attivo del lavoratore. Il lavoratore deve comunque essere informato per l’eventuale avvio della denuncia all’INAIL (vedi primo percorso) e non incorrere così nella decadenza del suo diritto.
La finalità di questa denuncia (art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 del Dlgs 38/2000) è di natura preventiva ed ha dunque lo scopo, ad esempio, di permettere la programmazione dell’attività dell’Organo di Vigilanza (anche ai fini di eventuali procedimenti penali promossi d’ufficio a carico di datori di lavoro inadempienti alle norme di sicurezza e igiene del lavoro).
Dal 2008 l’elenco delle patologie di probabile origine lavorativa è stato ampliato. Ultimo aggiornamento il 10/06/2014- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   L’elenco si articola in:
• malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
• malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
• malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Questa attività di denuncia è fondamentale, quanto più è elevato il numero di malattie denunciate di una certa tipologia, tanto più il legislatore sarà indotto all’aggiornamento delle tabelle ufficiali “malattie tabellate”.

Per comodità di esposizione abbiamo distinto nettamente i due percorsi:
(1) hanno finalità diverse  (2)fanno riferimento a liste di malattie diverse   (3)prevedono in un caso l’assenso del lavoratore, nell’altro no   (4)costituiscono in un caso obbligo per il medico, nell’altro no   (5)si sostanziano da parte del medico in due atti diversi: certificato in un caso, denuncia nell’altro  (6)hanno destinatari diversi: solo INAIL in un caso,  nell’altro hanno l’INAIL, la DTL e soprattutto l’ AUSL.
Nella realtà i due percorsi spesso corrono paralleli e più o meno simultanei, il medico che riscontra una malattia professionale da un lato deve effettuare la denuncia ex art. 139 (lo ripetiamo all’INAIL, alla DTL e all’AUSL), dall’altro propone al lavoratore di procedere alla redazione del primo certificato per l’INAIL: i due percorsi vengono così attivati insieme.
Bologna, 27 aprile 2016      dr.   LEOPOLDO MAGELLI

annotazione AFeVA: per chi non ha in essere un rapporto di lavoro o  è pensionato da tempo, potrà fare ugualmente la denuncia, non dovrà consegnare alcuna documentazione all’ex datore di lavoro. I termini per la denuncia all’INAIL decorrono dal momento che c’è la consapevolezza che  la malattia sia riconducibile a malattia professionale (tre anni). Denuncia che può essere fatta, in caso di decesso, anche dai superstiti.  Rivolgersi sempre e comunque all’Associazione per informazioni.