Bologna, 28 marzo 2019
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro in data 27 marzo 2019 N° 08580/19 ha sancito che le previsioni contenute nella Legge di Stabilità N° 145 del 2018 – art.1 comma 1126, NON sono applicabili a giudizi in corso … ricollegabili agli infortuni e alle malattie professionali verificatesi o denunciati prima dell’entrata in vigore della stessa.
In sostanza NON SONO RETROATTIVE.
Si tratta di una sentenza importante, che nel caso specifico riguardava il ricorso dell’azienda CO.TRA.L spa (ora ATAC spa) contro una sentenza d’appello favorevole alla vedova di un lavoratore deceduto a seguito di un MESOTELIOMA, in particolare fra gli elementi impugnati c’era il fatto che si riteneva che la corte D’Appello non avesse detratto dal DANNO BIOLOGICO liquidato iure hereditatis la rendita riconosciuta e corrisposta dall’INAIL alla vedova.. e quindi che non riconosceva gli effetti della nuova normativa prevista dalla Legge di Bilancio sopra citata.
Ma cosa ha previsto il “famigerato” comma 1126 dell’art. 1 della legge di stabilità?
per un commento articolato e scientifico leggi
di Roberto Riverso – consigliere presso la Corte di cassazione
“L’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018 prevede infatti per tre anni una revisione delle tariffe, dei premi e contributi per l’assicurazione Inail comportanti minori entrate (pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021).
Per far fronte a tali minori entrate la legge dispone, poi, la riduzione per ciascuno dei tre anni (2019, 2020 e 2021) delle risorse strutturali destinate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle risorse destinate allo sconto per prevenzione, ed, infine, appunto, da una parte la diminuzione del risarcimento per i lavoratori e dall’altro l’aumento delle somme aggredibili dall’Inail in sede di regresso e di surroga.
In questa partita di giro, quindi, quello di meno pagato dall’Inail ai lavoratori in termini di riparazione indennitaria e di maggiore spesa per la loro sicurezza finisce nelle tasche dei datori di lavoro che si pongono all’origine del danno di cui si è inteso ridurre il risarcimento.”
Sempre citando l’articolo del Giudice Roberto Riverso:
“La riforma si pone nel solco della riduzione dei diritti del lavoratore e dell’ampliamento delle prerogative delle imprese, secondo un modello che è stato a lungo dominante nella politica del lavoro degli ultimi trent’anni.
Peraltro la cifra politicamente negativa, difficilmente superabile, propria di questa riforma è che essa non solo intacca la parte debole del rapporto, ma la colpisce nel momento della sua debolezza massima.”
La norma quindi stabilisce che il minuendo della nostra sottrazione non è l’intero risarcimento dovuto dal responsabile, ma solo il risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa. Il sottraendo, però, deve essere per previsione della stessa norma calcolato sommando gli indennizzi pagati dall’Inail «a qualunque titolo».
Proviamo allora a fare una simulazione. Tizio rimane vittima di un infortunio sul lavoro e patisce i seguenti danni:
a) 100 per danno biologico permanente;
b) 20 per danno biologico temporaneo;
c) 20 per personalizzazione;
d) 30 per l’assistenza domiciliare durante la malattia;
e) 80 per incapacità lavorativa;
f) 40 per cure mediche private.
Di tutti questi danni, l’Inail indennizza solo quelli sub a) ed e). Dunque il minuendo del calcolo del differenziale dovrebbe essere 180.
Immaginiamo ora che l’Inail abbia pagato alla vittima, come è frequente:
a) 80 per danno biologico permanente;
b) 60 per danno alla capacità lavorativa;
c) 40 per remunerazioni non godute durante la malattia;
d) 10 per riabilitazione.
La vittima ha dunque percepito dall’Inail complessivamente indennizzi per 190, eccedenti il credito risarcitorio a questa spettate per «i pregiudizi oggetto di indennizzo».
Il risultato finale e paradossale è che la vittima è di fatto espropriata di una parte del suo credito risarcitorio (nell’esempio fatto, quello per danno biologico temporaneo, personalizzazione, assistenza domiciliare, spese mediche) che non sarà pagato da alcuno: non dal datore, perché la bizzarra modalità di calcolo sopra descritta non lascia alcuna eccedenza del credito risarcitorio rispetto all’indennizzo Inail; e non dall’Inail, perché i danni sopra descritti non sono oggetto di copertura assicurativa.”
Ancora Marco Rossetti dal testo succitato:
“…8. Considerazioni conclusive
8.1 Vorrei ora svolgere qualche riflessione finale sugli effetti teorici e pratici di questa riforma.
Ratio della legge è reperire le risorse per ridurre i premi assicurativi, e i premi assicurativi vengono ridotti per favorire – si afferma – la competitività delle imprese (resta tuttavia pur sempre il dubbio che l’arriere pensée del legislatore non sia stato quello di raschiare il fondo del barile per reperire d’ogni dove risorse da destinare a nuovi e problematici istituti di previdenza sociale).
Questo obiettivo viene scaricato, di fatto, sulle spalle della vittima dell’infortunio. Alla fine dei giochi, infatti, è solo questa che vede ridursi il risarcimento dovutole in caso di infortunio. Si rifletta:
– il debito complessivo del responsabile civile non cambia: il tetto massimo di esso resta pur sempre l’entità del danno complessivamente causato; che poi la relativa obbligazione debba essere adempiuta nelle mani dell’infortunato o nelle mani dell’Inail, cambia poco per il debitore;
– il credito dell’Inail resta ovviamente invariato, dal momento che nessuna prestazione è stata incrementata;
– il credito risarcitorio della vittima, invece, viene drasticamente intaccato rispetto al sistema previgente.
Mentre, infatti, in passato il lavoratore infortunato poteva pretendere dal responsabile il ristoro di tutti i danni effettivamente patiti, ma non indennizzati dall’Inail (danno biologico temporaneo, danno morale, personalizzazione, danno patrimoniale diverso dall’incapacità lavorativa), oggi i crediti per tutti questi danni verranno a ridursi per effetto del meccanismo dello “scorporo integrale”, sopra descritto.
È dunque doveroso chiedersi se tali innovazioni siano compatibili col dettato costituzionale. Ed io riterrei di no.”
E anche noi di AFeVA, per una misura che colpisce i lavoratori malati a causa dell’AMIANTO.
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