Danno Differenziale abrogate le norme della finanziaria

Danno Differenziale: con la legge 58/2019 abrogate le norme penalizzanti per il lavoratore previste dalla legge 145/2018

Bologna, 15 luglio 2019

Una notizia positiva: sono state abrogate le previsioni della legge 145/2018 all’art. 1 comma 1126 lettere a) b) c) d) e) f) g) che avevano introdotto dal 1.1.2019 un meccanismo per il quale, al lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale, dall’indennizzo dovuto dal datore di lavoro in caso di accertamento di responsabilità veniva detratta quella liquidata dall’INAIL: sia che fosse la rendita, l’indennità una tantum, rimborso spese, in poche parole qualsiasi voce di indennizzo.
Ciò avrebbe costituito una grave penalizzazione per il lavoratore/lavoratrice.
Nell’ambito della conversione in legge con modificazioni (28 giugno 2019 N° 58), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) all’articolo 3 sexsiex (seconda parte) il Parlamento ha provveduto all’abrogazione delle norme succitate, ristabilendo la precedente condizione.

A suo tempo contro la misura prevista dalla legge finanziaria, oltre alle Associazioni, i Patronati sindacali, si erano scagliati anche alcuni studiosi, nonchè consiglieri di Cassazione come Roberto Riverso (leggi il suo articolo completo .pdf) e Marco Rossetti (link alla rivista on-line Questione Giustizia), era inoltre intervenuta la  Sentenza 8580/19 Corte di cassazione che sanciva la non retroattività  della riduzione del risarcimento del danno al lavoratore infortunato o con malattia professionale. (Vedi l’articolo pubblicato su questo sito.)

Di seguito alcune informazioni specifiche ed il commento a cura di Milena Pareschi

DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE (scarica il commento .pdf)

Ci riferiamo a quei lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro o hanno contratto una malattia professionale e che intendono, tramite il giudice, chiedere un risarcimento.
Occorre fare una premessa: il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n. 1124, testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilisce:
– l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte dei datori di lavoro
– l’Istituto assicuratore “ INAIL” deve pagare le indennità anche nei casi di responsabilità civile e/o penale dell’incaricato alla direzione e sorveglianza del lavoro e/o del datore di lavoro
– l’INAIL ha il diritto di attivare il regresso (recupero) per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili

Il lavoratore o ex lavoratore pensionato, che ha subito un danno alla salute sul lavoro (nel termine prescrizionale decennale), nella ipotesi che il datore di lavoro e/o responsabile alla sicurezza, non abbia messo in atto tutte le misure preventive e precauzionali per evitare il danno, può chiedere di essere risarcito per la parte del danno biologico differenziale. Ci si riferisce al: danno morale, danno sociale (si usa questi termini generici, per brevità, sarà il medico e l’avvocato che valuteranno caso per caso).

La legge 145/2018 all’art. 1 comma 1126 lettere a) b) c) d) e) f) g) aveva introdotto, dal 1.1.2019, un meccanismo per il quale, il datore di lavoro, in caso di accertamento di responsabilità, dall’importo che veniva condannato a risarcire, veniva detratta quella liquidata dall’INAIL: sia che fosse la rendita, l’indennità una tantum, rimborso spese, in poche parole qualsiasi voce di indennizzo.
Questa novità aveva subito creato disappunto, si riteneva ci fossero profili di illegittimità.
L’effetto pratico era che al danneggiato, veniva ridotto il risarcimento per la parte di danno (morale, sociale) che l’INAIL non risarcisce.

La legge 58/2019 all’art. 3 sexiex ha abrogato quanto la legge 145/2018 aveva introdotto di novità (negativa) . E’ rimasto in vigore, dell’art. 1 comma 1126 la lettera g) che prevede:”nella liquidazione dell’importo dovuto…, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e la sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile” Al giudice viene data una certa discrezionalità nel stabilire la somma di risarcimento.

Perchè si fa riferimento alle tabelle INAIL (voce danno biologico introdotta dalla legge 38/2000), e quelle che applica il giudice (tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – qualche giudice fa riferimento a quelle di Roma), perché hanno finalità diverse e partono da presupposti diversi. Diversità che va salvaguardata.

Milena Pareschi (AFeVA ER) 5 luglio 2019

 

Di seguito in sintesi i commenti di Roberto Riverso e Marco Rossetti al  “famigerato” comma 1126 dell’art. 1 della legge di stabilità

per un commento articolato e scientifico leggi

La finanziaria diminuisce il risarcimento del danno spettante al lavoratore invalido (ed arricchisce l’impresa)

di Roberto Riverso – consigliere presso la Corte di cassazione

“L’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018 prevede infatti per tre anni una revisione delle tariffe, dei premi e contributi per l’assicurazione Inail comportanti minori entrate (pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021).

Per far fronte a tali minori entrate la legge dispone, poi, la riduzione per ciascuno dei tre anni (2019, 2020 e 2021) delle risorse strutturali destinate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle risorse destinate allo sconto per prevenzione, ed, infine, appunto, da una parte la diminuzione del risarcimento per i lavoratori e dall’altro l’aumento delle somme aggredibili dall’Inail in sede di regresso e di surroga.

In questa partita di giro, quindi, quello di meno pagato dall’Inail ai lavoratori in termini di riparazione indennitaria e di maggiore spesa per la loro sicurezza finisce nelle tasche dei datori di lavoro che si pongono all’origine del danno di cui si è inteso ridurre il risarcimento.”

Sempre citando l’articolo del Giudice Roberto Riverso:

“La riforma si pone nel solco della riduzione dei diritti del lavoratore e dell’ampliamento delle prerogative delle imprese, secondo un modello che è stato a lungo dominante nella politica del lavoro degli ultimi trent’anni.

Peraltro la cifra politicamente negativa, difficilmente superabile, propria di questa riforma è che essa non solo intacca la parte debole del rapporto, ma la colpisce nel momento della sua debolezza massima.”

ancora un brano dall’articolo di Marco Rossetti -consigliere della Corte di Cassazione
pubblicato sul sito “QUESTIONE GIUSTIZIA”
“…La riforma introdotta con l’art. 1, comma 1126 della legge n.145 del 2018 altera i principi definiti dalle supreme Corti in tema di diritto al risarcimento del danno differenziale in caso di infortunio sul lavoro, sollevando concreti dubbi di costituzionalità

La norma quindi stabilisce che il minuendo della nostra sottrazione non è l’intero risarcimento dovuto dal responsabile, ma solo il risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa. Il sottraendo, però, deve essere per previsione della stessa norma calcolato sommando gli indennizzi pagati dall’Inail «a qualunque titolo».

Proviamo allora a fare una simulazione. Tizio rimane vittima di un infortunio sul lavoro e patisce i seguenti danni:

a) 100 per danno biologico permanente;

b) 20 per danno biologico temporaneo;

c) 20 per personalizzazione;

d) 30 per l’assistenza domiciliare durante la malattia;

e) 80 per incapacità lavorativa;

f) 40 per cure mediche private.

Di tutti questi danni, l’Inail indennizza solo quelli sub a) ed e). Dunque il minuendo del calcolo del differenziale dovrebbe essere 180.

Immaginiamo ora che l’Inail abbia pagato alla vittima, come è frequente:

a) 80 per danno biologico permanente;

b) 60 per danno alla capacità lavorativa;

c) 40 per remunerazioni non godute durante la malattia;

d) 10 per riabilitazione.

La vittima ha dunque percepito dall’Inail complessivamente indennizzi per 190, eccedenti il credito risarcitorio a questa spettate per «i pregiudizi oggetto di indennizzo».

Il risultato finale e paradossale è che la vittima è di fatto espropriata di una parte del suo credito risarcitorio (nell’esempio fatto, quello per danno biologico temporaneo, personalizzazione, assistenza domiciliare, spese mediche) che non sarà pagato da alcuno: non dal datore, perché la bizzarra modalità di calcolo sopra descritta non lascia alcuna eccedenza del credito risarcitorio rispetto all’indennizzo Inail; e non dall’Inail, perché i danni sopra descritti non sono oggetto di copertura assicurativa.”

Ancora Marco Rossetti dal testo succitato:

“…8. Considerazioni conclusive

8.1 Vorrei ora svolgere qualche riflessione finale sugli effetti teorici e pratici di questa riforma.

Ratio della legge è reperire le risorse per ridurre i premi assicurativi, e i premi assicurativi vengono ridotti per favorire – si afferma – la competitività delle imprese (resta tuttavia pur sempre il dubbio che l’arriere pensée del legislatore non sia stato quello di raschiare il fondo del barile per reperire d’ogni dove risorse da destinare a nuovi e problematici istituti di previdenza sociale).

Questo obiettivo viene scaricato, di fatto, sulle spalle della vittima dell’infortunio. Alla fine dei giochi, infatti, è solo questa che vede ridursi il risarcimento dovutole in caso di infortunio. Si rifletta:

– il debito complessivo del responsabile civile non cambia: il tetto massimo di esso resta pur sempre l’entità del danno complessivamente causato; che poi la relativa obbligazione debba essere adempiuta nelle mani dell’infortunato o nelle mani dell’Inail, cambia poco per il debitore;

– il credito dell’Inail resta ovviamente invariato, dal momento che nessuna prestazione è stata incrementata;

– il credito risarcitorio della vittima, invece, viene drasticamente intaccato rispetto al sistema previgente.

Mentre, infatti, in passato il lavoratore infortunato poteva pretendere dal responsabile il ristoro di tutti i danni effettivamente patiti, ma non indennizzati dall’Inail (danno biologico temporaneo, danno morale, personalizzazione, danno patrimoniale diverso dall’incapacità lavorativa), oggi i crediti per tutti questi danni verranno a ridursi per effetto del meccanismo dello “scorporo integrale”, sopra descritto.

È dunque doveroso chiedersi se tali innovazioni siano compatibili col dettato costituzionale. Ed io riterrei di no.”

All’epoca, questo era il nostro commento conclusivo:

E anche noi di AFeVA, per una misura che colpisce i lavoratori malati a causa dell’AMIANTO.

Oggi possiamo esprimere la nostra soddisfazione per l’abrogazione di quelle norme.

 

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