Bologna, 26 novembre 2020
Avvertenza: Le notizie pubblicate di seguito riguardano il procedimento in sede Penale, e non il processo in sede civile per il quale vale un diverso ragionamento (vedi NOTE in fondo all’Articolo) (1)
Scarica il comunicato stampa CGIL BO/ER e AFeVA Emilia Romagna .pdf
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Risale ormai al 21 aprile 2020 il Decreto di Archiviazione (N°12482/18 R. G.I.P.) procedimento Amianto/OGR (N° 6867/17 R.G.N.R.) ad opera del G.I.P. del Tribunale di Bologna, il giudice Francesca Zavaglia. (scarica il Decreto di archiviazione del G.I.P. Francesca Zavaglia .pdf)
Origine procedimento:
Il procedimento era stato istituito dal P.M. Roberto Ceroni sulla base dell’ Informativa del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della AUSL di Bologna del 25/06/2014, poi successivamente integrata fino al 2017.
Il 14 giugno 2018, ad avvenuta conclusione dell’indagine, veniva avanzata dal P.M. Roberto Ceroni la richiesta di archiviazione del procedimento. (Scarica la richiesta di archiviazione del P.M. Ceroni .pdf)
Il 15 OTTOBRE 2018 e il 17 Ottobre 2020 venivano depositate da parte dell’Avvocato Donatella Ianelli, le memorie per conto della FILT-CGIL Bo, della CGIL Emilia Romagna, della CDLM-CGIL Bo e di AFeVA Emilia Romagna che chiedevano al G.I.P. di NON archiviare il Procedimento, e di aprire invece il processo a carico dei possibili imputati. (Scarica la Memoria difensiva della FILT-CGIL .pdf) (Scarica la memoria difensiva della CGIL ER e AFeVA ER)
Obiettivi Indagine e direzione dello sforzo investigativo:
- Tipologia amianto utilizzato;
- Datazione utilizzo da parte F.S.;
- Lavorazioni che ne prevedevano l’utilizzo;
- Dispositivi di Protezione utilizzati;
- Livello di esposizione differenziato per categorie di lavoratori;
Esito positivo rispetto alla avvenuta esposizione amianto
Segue parte di ricostruzione storica delle attività con amianto in OGR – periodizzazione.
Approfondimenti investigativi procedimento (domande ai Consulenti Tecnici – C.T.U.)
- Ricostruzione ambiente di lavoro ed esposizione professionale, mansioni, DPI, sorveglianza, informazione e formazione, OdL, materiali utilizzati e condizioni di pulizia, eventuali violazioni delle normative in vigore (CT Angelini, Silvestri);
- Validazione delle diagnosi e nesso causale fra malattie ed esposizione per ciascun malato (CT Terracini, Betta, Murer);
- Evoluzione e stato delle conoscenze sulla pericolosità dell’amianto nel periodo del suo utilizzo in OGR, al fine di istituire la tematica della prova attinente all’elemento soggettivo degli imputati (CT Carnevale);
- Ricostruzione dettagliata della struttura e dell’organigramma dell’azienda, al fine di individuare le posizioni di garanzia nel corso dell’esposizione rilevante (CT Calcagno e Rivella);
Risultati indagini e Consulenze CT:
- Conferma preliminare ricostruzione SPSAL; (Scarica l’indagine epidemiologica della AUSL .pdf)
- Conferma ricostruzione cronologica esposta con particolare evidenza alle OGR rispetto al Deposito Locomotive e Squadra Rialzo;
- Esposizione avvenuta anche per attività in OGR del Dopolavoro Ferroviario (Mensa e Bar);
- Avvenuta violazione in materia antiinfortunistica, di prevenzione e di igiene sul lavoro: DPR 303/56 violazione art.4 informazione ai lavoratori sui rischi periodo antecedente al ‘79 e attuazione delle misure di protezione e sicurezza, dell’articolo 15 sulla pulizia dei locali, articolo 19 separazione dei locali nocivi, articolo 21 difesa contro le polveri, articolo 40 obbligo di separazione degli indumenti da lavoro da quelli privati;
- Avvenuta violazione del DPR 547/55 articolo 387 sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali;
- Analisi positiva circa l’analisi dei singoli casi di lavoratori affetti da patologie asbesto correlate in correlazione all’esposizione lavorativa subita (non per tutti);
- Sussistenza del Nesso causale in ogni caso clinico accertato con l’esposizione ad amianto (68 casi); (PER ALCUNI NON E’ CHIARO E CI SONO FORMULE DUBITATIVE)
- Accertato che lo stato delle conoscenze sulla pericolosità dell’amianto da parte delle FF.SS. fosse chiaro fin dal 1965, ed avrebbe permesso l’adozione delle misure necessarie alla protezione dei lavoratori;
- Avvenuta individuazione delle posizioni di Garanzia (responsabili imputati);
dal testo della sentenza:
“Il Pubblico Ministero, all’esito dell’ampia indagine, valutate le conclusioni delle dettagliate consulenze tecniche sopra citate, riteneva sostenibile sia la avvenuta esposizione ad amianto dei lavoratori individuati in corso di indagine durante il periodo di riferimento sia la sussistenza del nesso di causalità tra tale esposizione e l’insorgere delle malattie professionali e decessi denunciati”.
Nella seconda parte della sentenza il giudice Francesca Zavaglia analizza con esito diverso le singole posizioni di garanzia rispetto alle imputazioni a carico dei soggetti.
Essa sostiene:
Fra coloro ai quali potevano essere addebitate colpe specifiche alcuni risultavano deceduti;
Altri possibili imputati, avevano ricoperto le posizioni di responsabilità per periodi brevi, per poter dimostrare in giudizio le loro responsabilità, in particolare per chi ha ricoperto le posizioni dopo l’84;
Per altri (servizio sanitario) dopo l’80 si rilevano gli scarsi poteri e il ruolo di esterni alle FS;
Per C.E. (in realtà già deceduto) e C.F. oltre all’età (l’imputato ha 98 anni , si fa riferimento alle assoluzioni in altri processi;
Per i possibili imputati dopo l’84 il giudice rileva che erano iniziate le procedure di messa in sicurezza e avevano ricoperto le posizioni per periodi brevi e se pur “Siffatti elementi ancorchè non costituenti certo, di per se stessi, “prova di innocenza”, devono necessariamente essere valutati”;
A questo punto il giudice introduce come elemento di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4, 3/11/2016, n. 12175) che sostanzialmente afferma che anche ove sia certo il nesso fra patologia e esposizione amianto, ma in presenza del succedersi di diverse posizioni di garanzia, non è possibile attribuire ad uno o all’altro la responsabilità del singolo caso morboso.
Per queste ragioni, il Giudice Ordina l’archiviazione del procedimento.
Ovviamente il nostro giudizio politico va articolato, da un lato si confermano tutte le responsabilità di FF.SS., i fatti, la relazione fra questi e l’insorgere delle patologie che hanno poi causato la morte di tanti lavoratori.
Ciò anche alla luce della Memoria difensiva di Donatella Ianelli di cui va recuperata la sintesi.
Mi pare che si confermino tutte le responsabilità delle F.S. e la lettura degli avvenimenti, diverso e negativo il giudizio di archiviare tutto per mancanza di responsabili soggettivi (sempre facendo riferimento alla Memoria di Donatella sugli eventi post ‘80).
dalla memoria dell’Avv. Donatella Ianelli
IL NESSO DI CAUSALITA’: LA EVIDENTE ESPOSIZIONE PROTRATTA SINO ALLA FINE DEGLI ANNI ’80 QUALE ELEMENTO RILEVANTE NELLA CAUSAZIONE DELLE PATOLOGIE DIAGNOSTICATE ALLE PERSONE OFFESE A SEGUITO DI PROTRATTA ESPOSIZIONE AD AMIANTO.
ESATTAMENTE IL CONTRARIO DELLA TESI ACCOLTA NELLA SENTENZA CASSAZIONE DEL 2016 CITATA DAL GIP
Ciò è stato affermato con chiarezza dai consulenti del Pubblico Ministero: i tempi protratti in situazioni critiche dal punto di vista espositivo hanno segnato l’insorgenza e la crescita di patologie che potevano essere limitate come numero e come frequenza.
Sul punto delle diagnosi effettuate sulle patologie riportate dalle persone offese, la pregiata consulenza svolta dai dott. Terracini e Betta, quest’ultimo poi sostituito dal dott. Murer, ha evidenziato con estrema chiarezza e scientificità – facendo riferimento non a pareri o a posizioni personali ma a studi sui quali è stato raggiunto il consenso della comunità scientifica – gli elementi attraverso i quali sono state effettuate le cd validazioni delle diagnosi originariamente effettuate, procedendo a definire quindi in termini di “certezza” o “elevata probabilità” la causa dell’insorgenza delle descritte patologie, valutandone tutti gli aspetti utili ai fini di indagine sulla base anche delle informazioni e degli esiti riportati nella consulenza Silvestri e Angelini con un preciso riferimento alle mansioni svolte ed alle esposizioni subite presso i diversi stabilimenti.
Dalla lettura delle singole posizioni, sono numerose le persone offese che contraevano malattie asbesto correlate rimanendo esposti ad amianto ben successivamente al 1980 e che i consulenti citati ritengono essere state causate o concausate da esposizioni ad amianto successive al 1980.
PERTANTO SI POTEVANO RITENERE IMPUTABILI I “RESIDUI DIRIGENTI” IN QUANTO
IL RAPPORTO DOSE DI INALAZIONE E RISPOSTA DELL’ORGANISMO ED IL RUOLO DELLE VARIABILI TEMPORALI DI ESPOSIZIONE, SONO ELEMENTI DETERMINANTI NELLA CAUSAZIONE E NELLA INSORGENZA DELLE MALATTIE AMIANTO CORRELATE RISCONTRATE ALLE PERSONE OFFESE.
IL PROTRARSI DELLA ESPOSIZIONE E’ RILEVANTE NEGLI ESITI SULLA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI.
QUINDI NON POTEVA ESSERE RICONOSCIUTA UNA RESPONSABILITA’ RISPETTO A TUTTI I MORTI O AMMALATI PERCHE’ SUL PASSATO NON RILEVAVA PIU LA SITUAZIONE IN QUANTO ERANO STATI ESPOSTI SINO A PRIMA DEL 1980 E I DIRIGENTI DI QUEL PERIODO ERANO GIA’ MORTI
A DIFFERENZA DEL GIP SI CITA
una recentissima sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione (n. 4560/2018, ) “…in base alla disciplina dettata dall’art. 41 cod. pen. vi è una sostanziale equiparazione, sul piano normativo, tra tutti i fattori causali, preesistenti, concomitanti e successivi; sicché la presenza di un determinato fattore esclude gli altri soltanto quando sia “sopravvenuto” e “da solo sufficiente a determinare l’evento”. Tale condizione, secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre in presenza di un processo causale del tutto autonomo o anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (ex plurimis, Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, dep. 29/04/2015, Vasile, Rv. 263581). Ed è evidente che, nel caso di specie, essendosi in presenza di fattore causale (l’esposizione a amianto) riferibile ad un medesimo insediamento produttivo, operante in maniera continuativa per diversi decenni, deve escludersi che i periodi di esposizione della sostanza successivi al primo – periodi convenzionalmente frazionati al fine di poterli riferire, secondo le regole della responsabilità penale, ai singoli dirigenti, ma in realtà riconducibili ad un contesto chiaramente unitario – possano essere ricondotti nell’ambito dei menzionati fattori di interruzione del nesso causale.”
(1) Leggi la nota AFeVA sul Processo Penale .pdf Leggi la nota di AFeVA sul Processo Civile .pdf
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