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OGR Bologna: Le cause per danni da amianto in sede civile sono possibili e rafforzate nonostante la sentenza di archiviazione del procedimento penale

Bologna, 9 dicembre 2020

La recente pubblicazione delle notizie sull’archiviazione del procedimento penale sulle OGR, ha provocato qualche incertezza nelle persone che intendono chiedere in sede civile i danni all’azienda (FF.SS. -RFI), in realtà non solo continua ad essere possibile il ricorso, ma alla luce delle motivazioni della sentenza queste sono addirittura rafforzate.

Pertanto pubblichiamo un contributo degli avvocati dello Studio Legale Associato (Francesca Ferretti, Stefania Mangione e Francesca Stangherlin) che fanno chiarezza sulla questione.

Il contributo degli avvocati dello Studio Legale Associato.

“L’archiviazione del procedimento penale nei confronti dei responsabili delle malattie professionali asbesto-correlate per esposizione ad amianto degli ex lavoratori delle OGR di Bologna non incide sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno per la responsabilità civile da parte dell’ex Azienda FS, oggi RFI.

L’avvenuto accertamento dell’esposizione al rischio amianto nelle realtà lavorative prese in esame nell’ambito di detto procedimento (oltre alle OGR, Deposito Locomotive, Squadra Rialzo e il DLF di Bologna) potrà, anzi, essere riutilizzato nelle cause davanti al Giudice Civile del Lavoro, costituendo materiale probatorio.

Peraltro, è nella stessa richiesta di archiviazione del PM il riferimento chiaro al fatto che “nessun dubbio, all’esito delle indagini complessivamente svolte ricorre in merito all’esposizione ad amianto delle odierne persone offese durante i periodi di lavoro prestato presso Ferrovie dello Stato, come pur alcun dubbio ….ricorre in merito al nesso di causalità tra tale esposizione e le malattie professionali (e conseguenti decessi) denunciate”.

Rimane dunque ferma la possibilità di agire per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime e dai familiari che, nel processo civile, ha presupposti e controparti diversi rispetto ai procedimenti penali.
E, infatti, nel processo civile, la controparte non è il singolo individuo, ma la società – non rilevando l’eventuale decesso dei singoli responsabili – e il diritto al risarcimento del danno si fonda sull’accertamento della responsabilità dell’azienda per non aver adottate tutte le misure atte a tutelare la salute dei propri dipendenti.
Nel processo davanti al giudice del lavoro occorre dimostrare: la diagnosi (in quanto deve trattarsi di patologia derivante dall’esposizione all’amianto) e l’attività lavorativa svolta in uno degli ambienti FS, con esclusione di altre fonti di esposizione precedenti o successive in ambienti ugualmente contaminati. Spetta poi all’azienda provare di avere predisposto tutte le misure per proteggere i lavoratori con riferimento, quanto meno, alla normativa sulla protezione dalle “polveri”, sicuramente precedente alla conseguita consapevolezza della pericolosità dell’amianto.

I termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sono decennali per il danno subito dalla vittima, anche se azionato dagli eredi, e quinquennali per il danno dei familiari, per la perdita della relazione parentale, con decorrenza dalla data in cui si è conosciuta con certezza la diagnosi. La prescrizione si può interrompere anche con una richiesta di risarcimento inviata per raccomandata.”

Bologna, 4 dicembre 2020

Francesca Ferretti, Stefania Mangione e Francesca Stangherlin

Leggi tutta la documentazione sull’archiviazione del procedimento penale  OGR

 

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