Bologna, 12 marzo 2020
Allegato 1 Circolare N° 34 (.pdf)
Allegato 2 Circolare N° 34 (.pdf)
Pensione di inabilità per chi è affetto da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto.
La legge 232/2016 art. 1 commi 250bis e 250ter aveva previsto la possibilità di fare domanda di inabilità in situazioni specifiche di crisi
aziendali e solo per alcune patologie codificate:
- lavoratori che avevano cessato il rapporto di lavoro transitati in una gestione pensionistica diversa da quella dell’INPS
- lavoratori titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione
Queste due categorie di lavoratori, con certificazione rilasciata dall’INAIL, anche qualora non si trovino nella assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, se fanno valere almeno cinque anni di contribuzione, nell’arco dell’intera vita lavorativa,
possono accedere alla pensione di inabilità. I termini per la presentazione della domanda è al 31 marzo di ogni anno e nei limiti
di spesa previsti dalla legge.
Legge 58/2019 introduce alcune novità. Il legislatore prevede un decreto ministeriale per le disposizioni applicative.
Il Decreto Ministeriale, pubblicato sulla gazzetta ufficiale l’11 febbraio 2020, indica nell’INPS e nell’INAIL gli Enti
che debbono predisporre le istruzioni operative. Il 9 marzo l’INPS emette la circolare n° 34 con le istruzioni.
Occorre considerare che la domanda della prestazione pensionistica, per chi può far valere i requisiti, prevede come termine il 31.3.2020.
La novità della legge è che amplia i soggetti che possono chiedere la pensione, sono confermate le due categorie sopra richiamate, ma
rientrano anche i lavoratori che stanno lavorando, a cui sia stata riconosciuta una patologia correlata all’esposizione all’amianto,
certificata dall’INAIL.
Rispetto i termini di presentazione della domanda, si è chiesto al Governo una proroga visti i tempi estremamente stretti
e la situazione straordinaria in cui ci troviamo). In ogni caso la legge è strutturale (con previsioni di spesa per ogni anno), questo presuppone
che si può valutare, se c’è convenienza, ad accedere alla prestazione nel 2021.
Non a tutti conviene fare la domanda, anche perchè esiste un problema di incumulabilità con la percezione di una
rendita INAIL e questo vorrebbe dire che la rendita INAIL non è più erogata.
Oltre al problema della incumulabilità, esiste anche un problema di incompatibilità con altri benefici pensionistici previsti dalle norme di legge attuali: es. maggiorazioni contributive.
E’ di estrema importanza che sia fatta una consulenza caso per caso per prendere una decisione che economicamente sia la più conveniente
e a maggior ragione per chi sta lavorando, visto che se la domanda viene accolta, deve cessare l’attività lavorativa.
Rivolgetevi agli Sportelli dell’ Associazione Familiari e Vittime Amianto o al patronato INCA-CGIL per la consulenza.
Milena Pareschi – Coord. sportelli amianto AFeVA ER
CGIL-CISL-UIL, in considerazione della pandemia di Coronavirus, hanno inoltrato al Governo una richiesta di prorogare tutti i termini previsti da norme di legge sia per INPS che per INAIL di almeno di 60 gg.
I precedenti articoli sulla Pensione di Inabilità
26 gennaio 2018 INPS-INAIL Circolare n° 7 del 19 gennaio 2018: