Circolare INPS N° 34

Circolare INPS N° 34: Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Bologna, 12 marzo 2020
Pensione di inabilità per chi è affetto da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto.
La legge 232/2016 art. 1 commi 250bis e 250ter aveva previsto la possibilità di fare domanda di inabilità in situazioni specifiche di crisi
aziendali e solo per alcune patologie codificate:
  1.  lavoratori che avevano cessato il rapporto di lavoro transitati in una gestione pensionistica diversa da quella dell’INPS
  2.  lavoratori titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione
Queste due categorie di lavoratori, con certificazione rilasciata dall’INAIL, anche qualora  non si trovino nella assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, se fanno valere almeno cinque anni di contribuzione, nell’arco dell’intera vita lavorativa,
possono accedere alla pensione di inabilità. I termini per la presentazione della domanda è al 31 marzo di ogni anno e nei limiti
di spesa previsti dalla legge.
Legge 58/2019 introduce alcune novità. Il legislatore prevede un decreto ministeriale per le disposizioni applicative.
Il Decreto Ministeriale, pubblicato sulla gazzetta ufficiale l’11 febbraio 2020, indica nell’INPS e nell’INAIL gli Enti
che debbono predisporre le istruzioni operative. Il 9 marzo l’INPS emette la circolare n° 34 con le istruzioni.
Occorre considerare che la domanda della prestazione pensionistica, per chi può far valere i requisiti, prevede come termine il 31.3.2020.
La novità della legge è che amplia i soggetti che possono chiedere la pensione, sono confermate le due categorie sopra richiamate, ma
rientrano anche i lavoratori che stanno lavorando, a cui sia stata riconosciuta una patologia correlata all’esposizione all’amianto,
certificata dall’INAIL.
Rispetto i termini di presentazione della domanda, si è chiesto al Governo una proroga visti i tempi estremamente stretti
e la situazione straordinaria in cui ci troviamo).  In ogni caso la legge è strutturale (con previsioni di spesa per ogni anno), questo presuppone
che si può valutare, se c’è convenienza, ad accedere alla prestazione nel 2021.
Non a  tutti  conviene fare la domanda, anche perchè esiste un problema di incumulabilità con la percezione di una
rendita INAIL e questo vorrebbe dire che la rendita INAIL non è più erogata.
Oltre al problema della incumulabilità, esiste anche un problema di incompatibilità con altri benefici pensionistici previsti dalle norme di legge attuali: es. maggiorazioni contributive.
 E’ di estrema importanza che sia fatta una consulenza caso per caso per prendere una decisione che economicamente sia la più conveniente
e a maggior ragione per chi sta lavorando, visto che se la domanda viene accolta, deve cessare l’attività lavorativa.
Rivolgetevi agli Sportelli dell’ Associazione Familiari e Vittime Amianto o al patronato INCA-CGIL per la consulenza.
Milena Pareschi – Coord. sportelli amianto AFeVA ER
 CGIL-CISL-UIL, in considerazione della pandemia di Coronavirus,  hanno inoltrato al Governo una richiesta di prorogare tutti i termini previsti da norme di legge sia per INPS che per INAIL  di almeno di 60 gg.
I precedenti articoli sulla Pensione di Inabilità

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