Bologna, 18 marzo 2020
Coronavirus INPS, INAIL: DL 18 del 17 marzo 2020 – spostato al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge N° 18 del 17 marzo 2020 (scarica tutto il decreto .pdf) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″
Scarica il commento al decreto della CGIL
Portiamo l’attenzione all’ “Art. 34 (scarica l’art. 34 .pdf)
(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)
1.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
2.
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.”
Questo significa che per tutte le prestazioni da chiedere a INPS e INAIL la decorrenza dei termini di decadenza è sospeso fino al 1° giugno.
A titolo di esempio, ciò vale per le prestazioni Assistenziali del Fondo Vittime Amianto per malati di Mesotelioma per esposizioni ambientali e familiari (NON professionali): in questo caso, i termini di decorrenza (120 gg) partono dal 1° giugno 2020
N.B. INAIL ha pronta la delibera per le domande, che uscirà a tempo debito in relazione all’ andamento della pandemia di coronavirus
Ricordiamo che gli sportelli Amianto di AfeVA sono aperti solo telefonicamente e tramite mail