Bologna 20 luglio 2017
Il giorno 18 luglio 2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 166 il Decreto Ministeriale avente ad oggetto: “Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’art. 1, comma 250, Legge 11 dicembre 2016 N° 232 (legge di bilancio 2017). (scarica il testo del Decreto in formato .pdf)
Sono interessati quei lavoratori o ex lavoratori, dipendenti di aziende private o pubbliche che non sono titolari di alcun trattamento pensionistico, affetti dalle seguenti patologie:
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mesotelioma pleurico (codice C45.0),
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mesotelioma pericardico (codice C45.2),
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mesotelioma peritoneale (codice C45.1),
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mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (codice C45.7),
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carcinoma polmonare (codice C34),
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asbestosi polmonare (codice J61) *
e che siano state riconosciute dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti come patologie di origine professionale.
Requisiti:
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requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’Assicurato almeno 5 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
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in deroga alla legge che regola le pensioni di inabilità, non necessariamente l’interessato deve essere impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se viene riconosciuta la pensione di inabilità non potrà più svolgere alcuna attività lavorativa.
La legge decorre dal 2017 (€ 20 milioni di copertura finanziaria),
dal 2018, ogni anno, la copertura finanziaria è di € 30 milioni.
Il riconoscimento per gli aventi diritto può venire differito per mancanza di copertura.
Quando presentare le domande:
Le domande debbono essere presentate all’INPS entro il 31 marzo di ogni anno.
Per il 2017 la scadenza è il 16 settembre 2017 (entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del 18.7.2017 quindi i 60 gg decorrono dal 19.7.2017).
Inoltre l’INPS di intesa con l’INAIL e le altre amministrazioni, dovrà emettere una circolare applicativa che, visto i tempi strettissimi ci auguriamo esca nel giro di qualche giorno.
Abbiamo comunque riscontrato un problema, che riteniamo debba essere chiarito dal Ministero: tra quello che viene dettato dalla legge e il decreto applicativo. La legge parla di non cumulabilità con altri benefici pensionistici (il termine benefici pensionistici è stato più volte interpretato), il decreto ministeriale aggiunge la incumulabilità con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante (il termine rendita vitalizia si riferisce a quanto eroga l’INAIL). Concretamente se la pensione non può essere cumulata con la rendita vitalizia, per alcuni aventi diritto vuol dire non avere alcun beneficio economico, in quanto la rendita INAIL potrebbe risultare superiore all’importo di pensione (visto che sono sufficienti 5 anni di contributi per la pensione di inabilità, anche se maggiorata ai sensi della legge 222/1984)
Si tratta di norma speciale che potremo valutare più attentamente fra qualche tempo, nella sua applicazione concreta, pertanto ci riserviamo di esprimere una valutazione e a fornire una informativa più complessiva, compresa anche la pubblicazione della circolare INPS.
Invitiamo comunque, tutti gli interessati a rivolgersi agli Sportelli AFeVA ER, o direttamente al Patronato INCA CGIL .
Scarica il testo dell’Art. 1, comma 250 della Legge 232/2016
(*) nella legge 232/16 è stato riportato un codice sbagliato che non corrisponde alla patologia individuata come asbestosi, mentre il codice riportato nel decreto ministeriale è corretto (J61)
Ulteriori informazioni, saranno divulgate appena ne veniamo a conoscenza.
p. AFeVA Emilia Romagna Milena Pareschi
Rassegna stampa Emilia Romagna
31 agosto 2017 – La Nuova Ferrara – “Malattie dell’amianto: al via la pensione di inabilità”
31 agosto 2017 – Il Resto del Carlino, Ferrara – “Amianto: bando per le vittime”
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