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Processi penali amianto: recepita la Direttiva Vittime UE

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Il 15 dicembre 2015 attraverso il D.L. n° 212/2015 è stata finalmente recepita in Italia la cd direttiva vittime (direttiva 2012/29/UE).

Sul piano generale indubbiamente segna una ristrutturazione in modo ampio e organico del quadro delle garanzie già predisposte dal legislatore, compiendo un importante passo in avanti verso il riconoscimento di un status di vittima (e di vittima vulnerabile) e verso il perfezionamento delle forme di protezione ad essa assicurate, all’interno e all’esterno del processo penale. In particolare si dà attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La fonte europea stabilisce norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.

Un primo adeguamento dell’ordinamento interno è stato reso necessario a partire dalla stessa definizione di “vittima di reato” adottata in ambito europeo. Infatti, la nozione europea include sia la persona che abbia direttamente subito un danno dal compimento di un reato sia – in caso di decesso di questa a causa dell’illecito – i suoi familiari, fra i quali si annoverano anche le persone con essa conviventi in situazioni affettive stabili e continue.

La gran parte delle norme andranno ad incidere concretamente nei reati ove è vittima un minore però vi sono indubbiamente rilevanti modifiche per quanto concerne la informazione e partecipazione della vittima al processo in generale, estendendo alla vittima di reato un ampio diritto a ricevere le informazioni da parte della autorità procedente. Viene, in questo modo, assicurato il tempestivo avviso di informazioni concernenti sia le fasi essenziali del procedimento penale sia dell’eventuale vicenda cautelare (detenzione nelle sue varie forme e altre misure cd cautelari).

Con riferimento invece al rafforzamento dei diritti di partecipazione al processo la normativa di attuazione introduce, per i reati più gravi, la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere, cioè le sentenze di proscioglimento.

La direttiva ha teso dunque ad attribuire una dignità autonoma alla figura della vittima di reato meritevole di tutela in quanto tale, e di una tutela individualizzata, ove possibile, nel rispetto delle esigenze e caratteristiche proprie della singola persona.

La nuova normativa, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore dal 20 gennaio 2016.

Riportiamo il testo del nuovo articolo introdotto (importante per la tutela delle vittime di reati correlati all’uso dell’amianto) che ben esprime la rilevanza che viene ora data alla informazione che poi permette una partecipazione, della persona offesa nell’ambito di un procedimento aperto o d’ufficio o su istanza della stessa

«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa).

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorita’ procedente,vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalita’ di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facolta’ di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1 e 2;

c) alla facolta’ di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facolta’ di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalita’ di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui e’ stato commesso il reato;

h) alle modalita’ di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorita’ cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalita’ di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilita’ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilita’ che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facolta’ ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e’ applicabile la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.”

Ovviamente ora si tratta di verificarne la completa attuazione da parte degli Uffici della Procura della Repubblica.

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