Bologna, 26 febbraio 2020
Approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, il 26 febbraio 2020, il testo della legge denominata “MILLEPROROGHE”.
Nel testo è contenuto il provvedimento (art. 11 quinquies) frutto di un emendamento presentato dall’ Onorevole Debora Serracchiani ed altri (scarica il testo dell’art 11 quinquies .pdf), che porta da 5.600 € a 10.000 € la prestazione assistenziale erogata dal Fondo Vittime Amianto ai Malati di mesotelioma per esposizione amianto familiare ovvero per esposizione ambientale.
La misura riguarderà l’anno 2020 e sarà riconosciuta in caso di decesso in favore degli eredi.
Per coloro che hanno beneficiato della prestazione di 5.600 € nel periodo 2015-2019, sarà possibile chiedere, su domanda da produrre ad INAIL, a pena decadenza entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge, l’integrazione della prestazione fino ai 10.000€. In caso di avvenuto decesso prima della data di entrata in vigore del provvedimento, gli eredi possono chiedere l’integrazione suddetta.
La misura vale anche per chi non ha potuto fare domanda dal 2015 in poi, che può attivarsi ora per allora. Naturalmente consigliamo a chi pensa di averne diritto a contattare gli sportelli AFeVA Emilia Romagna o il Patronato INCA del territorio.
Ovviamente, questa misura chiesta da un largo fronte di Associazioni delle Vittime dell’amianto, da CGIL-CISL-UIL, dal Comitato amministratore del Fondo Vittime Amianto, rappresenta una importante acquisizione di giustizia, che riguarderà per il pregresso oltre 1200 persone in Italia.
Dopo la delusione rappresentata dalle leggi di Bilancio 2019-2020, non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per questo risultato, sperando ovviamente che l’iter parlamentare porti alla conferma del provvedimento.
Un ringraziamento va ai parlamentari che hanno sostenuto queste proposte.
Invitiamo tutte le strutture che hanno esercitato la tutela in questi anni a predisporsi, perchè dopo l’approvazione della Legge, si attivino per informare tutti gli aventi diritto di questa possibilità.
Ora, in considerazione del fatto che con il 2020 termina il trattamento dei casi di mesotelioma ambientale e familiare, sarà necessario avanzare proposte, che noi chiediamo di riforma complessiva del Fondo, che permettano una complessiva risposta ai bisogni delle persone che si ammalano di malattie asbesto-correlate.
Deve inoltre avanzare una risposta alla necessità di raggiungere in tempi stretti alla completa bonifica dell’amianto presente sul territorio.
Art. 11-quinquies.
(Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)
1. Per l’anno 2020 l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un’unica soluzione, su istanza dell’interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall’anno 2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all’INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all’INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l’integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo. DDL S. 1729 – Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1729 Senato della Repubblica Pag. 23
4. L’INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
Scarica il comunicato di CGIL-CISL-UIL
Leggi la notizia della mobilitazione del 2018 per l’approvazione di questo provvedimento
Leggi e ascolta le audizioni nelle commissioni parlamentari
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