Il 9 settembre 2016 è stata pubblicata dall’INAIL la circolare n° 33 recante l’oggetto: “Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale. Modifica della modulistica allegata (mod. 190 e 190/E) alle circolari INAIL nn. 76/2015 e 13/2016”. (.pdf)
Con questa Circolare, vengono confermati i criteri della precedente Circolare INAIL n. 13 del 24 marzo 2016 recante l’oggetto: “Attuazione dell’art.1, comma 292, legge 28 dicembre 2015, n.208. Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale”. (.pdf)
Attraverso i nuovi modelli , sia la persona malata di mesotelioma per esposizione all’amianto non professionale (Modello 190 new) o i familiari (EREDI) della persona malata di mesotelioma per esposizione all’amianto non professionale e nel frattempo deceduta (Modello 190/E new) possono chiedere la prestazione UNA-TANTUM del Fondo Vittime Amianto per gli anni 2015-2016-2017.
La novità principale di questa circolare e dei nuovi modelli da utilizzare per la domanda (esposti ambientali ) è che non è più necessario dimostrare che il luogo di residenza del malato era “in prossimità pressi di una azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni”, ma è sufficiente “per il riconoscimento del diritto alla prestazione nell’essere stati residenti sul territorio italiano nei suddetti periodi”.
Ovviamente questa novità risponde alla logica che vede l’amianto come materiale estremamente diffuso sul territorio, e quindi riconosce che l’esposizione alle sue fibre può essere avvenuta dovunque.
Per maggiore chiarezza riepiloghiamo alcuni elementi della normativa:
Validità temporale del provvedimento (sperimentale):
Anni 2015-2016-2017
Soggetti destinatari del provvedimento: a tutti i malati di mesotelioma per esposizioni all’amianto non professionali (familiari ed ambientali) che abbiano contratto la patologia, e nel caso di decesso del malato agli eredi, su domanda presentata dai medesimi.
Misura della prestazione UNA-TANTUM:
5.600 € (nei limiti dello stanziamento previsto dal Decreto Interministeriale del 4 settembre 2015)
Dotazione economica del provvedimento a valere sulle risorse del Fondo per le vittime dell’amianto:
limite massimo di spesa per il triennio 28.783.164,00 € di cui
esercizio 2015 17.919.480,00 €
esercizio 2016 5.431.842,00 €
esercizio 2017 5.431.842,00 €
Elenco riferimenti Normativi del provvedimento (scaricabili):
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge stabilità 2015”, articolo 1, comma 116;
Decreto interministeriale 4 settembre 2015;
Circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76 “Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale;
Legge 28 dicembre 2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”, art.1, comma 292;
Circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13 “Attuazione dell’art.1, comma 292, legge 28 dicembre 2015, n.208. Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale”.
Circolare Inail 9 settembre 2016, n. 33 “Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale. Modifica della modulistica allegata (mod. 190 e 190/E) alle circolari INAIL nn. 76/2015 e 13/2016”
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