Bologna, 18 gennaio 2021
A seguito della campagna messa in atto dalle OO.SS. e dalle Associazioni delle Vittime dell’Amianto, il legislatore è intervenuto sulle prestazioni del Fondo Vittime Amianto per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate e per le vittime ambientali e familiari affette da Mesotelioma o decedute a causa della patologia, e dei loro eredi.
L’intervento del legislatore è sancito dalla LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. (scarica la legge di bilancio .pdf) all’art. 1 ai commi 356-359 (scarica i commi 356-359 .pdf)
Cosa prevede la Legge (Nota di Milena Pareschi – Scarica la nota in formato .pdf):
La legge è composta di un articolo e 1150 commi, comprendete che la legge è particolarmente complessa e tratta diverse problematiche. Sarà nostra cura, confrontandoci, di fare un documento più completo con tutte le informazioni ed eventuali azioni da mettere in atto.
Al momento mi limito a trattare i commi riferiti al FONDO VITTIME AMIANTO
Premetto che dal 2021 per i malati PROFESSIONALI il Fondo diventa una prestazione stabile e la percentuale aggiuntiva sulla rendita INAIL è fissata al 15%.
La percentuale per gli anni precedenti ha avuto quote diversificate, in ogni caso negli ultimi 3 anni si era attestata al 20%, questo presuppone che gli interessati, già titolari di rendita, si vedranno diminuire l’importo della prestazione. Abbiamo potuto riscontrare che l’INAIL, ai primi di dicembre, prima ancora che entrasse in vigore la legge di bilancio ha comunicato agli interessati che a gennaio veniva messo in pagamento la pura rendita, senza la prestazione aggiuntiva e senza dare alcuna informazione. Ovviamente dovranno predisporre dal 1.1.2021 il pagamento del 15%).
Occorre distinguere i due aspetti che interessano il Fondo (commi 356-359):
a) RENDITA MALATTIA PROFESSIONALE
– dal 1.1.2021 la prestazione aggiuntiva del FVA sulle RENDITE, che sono costituite a seguito del riconoscimento di una malattia professionale correlata all’esposizione all’amianto, viene erogata unitamente al rateo della rendita. E’ corrisposta mensilmente ed è cumulabile con altre prestazioni (leggasi prestazione esente da Irpef così come è esente la rendita) nella percentuale del 15%.
* Sono utilizzate le disponibilità del fondo alla data del 31.12.2020 per il pagamento della prestazione aggiuntiva con riferimento agli eventi denunciati fino al 31.12.2020 nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31.12.2020 (questa previsione è da interpretare rispetto ad eventuali casi che sono ancora in istruttoria – leggeremo come l’INAIL applica la norma dalla circolare applicativa della legge)
La copertura economica era stata prevista originariamente dalla legge 244/2007 c. 244 a carico per un quarto delle imprese e tre quarti del bilancio dello Stato. L’onere a carico delle imprese veniva incassato con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Nel 2018 viene sospeso il contributo delle imprese.
Con la legge di bilancio 2021, le imprese sono definitivamente escluse dal pagamento dell’addizionale.
** La legge non richiama più i casi di titolari di rendita per esposizione alla “fibra fiberfrax”. Il tutto potrebbe essere letto come un refuso, o come il fatto che non esistano più casi interessati. In ogni caso, se si rivolgono a noi, tenere in evidenza per un eventuale intervento. Quando uscì la norma ci siamo interrogati e fatto ricerche, ma nella nostra Regione non risultavano casi. Da un documento parlamentare, risulta che si trattavano di lavoratori dipendenti dello stabilimento di Atella (Potenza) – la fibra viene lavorata soprattutto in altri Stati
b) INDENNITA’ UNA TANTUM
Non è più una prestazione straordinaria, ma stabile e si riferisce a chi ha contratto il MESOTELIOMA per cause ambientali o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto.
Gli eventi accertati dal 1.1.2021 verrà corrisposta l’indennità una tantum di € 10,000 (diecimila euro). Sono stati fissati termini decadenziali: la domanda deve essere presentata entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia (verificare sempre la data della diagnosi). I termini valgono anche nel caso che i richiedenti siano gli eredi e vanno calcolati sempre tre anni dalla diagnosi
Per gli eventi accertati fino al 31.12.2020 possono chiedere, entro tre anni, la indennità una tantum di € 10.000, dalla data di accertamento della malattia.
Si interpreta che la domanda può essere presentata per i casi accertati dal febbraio 2017 (scadenza gennaio 2021 e così a calcolare) occorre verificare caso per caso i termini.
(indicazione per patronati e Associazioni)Invito tutti a verificare nei propri archivi o liste i nominativi che per qualsiasi motivi non avevano fatto la domanda, per alcuni casi i termini possono risultare veramente brevi (rispetto la nostra realtà regionale il F.V.A. a novembre ci aveva comunicato che n° 33 casi non avevano fatto domanda della differenza dai 5.600,00 € ai 10.000,00 € – senza contare i casi che non avevano mai fatto domanda – dato quest’ultimo non conosciuto).
Milena Pareschi
Allegati:
– legge 244/2017 art. 1 commi 241-246
– documento INAIL con riportati ogni anno le percentuali del FVA
– documento del Comitato amministratore FVA del 11/2020
– copia dei commi 356-357-358-359 della legge 278/2020
La legge di bilancio n° 178/2020 art. 1 comma 360 è intervenuta nuovamente su una situazione specifica che non dovrebbe coinvolgere la nostra Regione.
In ogni caso per conoscenza la norma si richiama alla legge 208/2015 (legge bilancio 2016) che ha introdotto, con l’art. 1 comma 277, i benefici previdenziali previsti dalla legge 257/1992 art. 13 c. 8. Occorre prima di tutto precisare che la legge 208/2015 è norma speciale, in quanto la legge 257/1992 art. 13 c. 8 è stata superata dalla legge 326/2003 dando termine ultimo per le domande il 15.6.2005.
Di fatto per i lavoratori del settore PRODUZIONE di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati di equipaggiamenti di protezione per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto, poste in essere mediante sostituzione del tetto, è prevista una deroga alla scadenza tombale della legge 257/92. Possono accedere alla maggiorazione contributiva valida sia per il diritto che per la misura della pensione.
Atto legislativo sostenuto dai sindacali unitari metalmeccanici.
Come per qualsiasi problematica che interessa i lavoratori esposti al rischio amianto, se ci sono casi che si rivolgono a noi, interessiamoci e adoperiamoci per dare una risposta e/o indirizzare a chi può darla.
Milena Pareschi
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