Bologna, 30 ottobre 2017
Danno morale per lesioni psicofisiche di origine professionale (placche pleuriche) – Sentenza della Corte di Cassazione Civile n° 24217/2017
La sentenza, come per tutte le sentenze, si pronuncia rispetto un caso specifico (il caso esaminato dalla Corte è particolare anche rispetto l’individuazione del datore di lavoro chiamato a rispondere del danno), non è automaticamente applicabile ad altri, è sicuramente importante invece per alcuni concetti che la Corte di Cassazione esplicita nel testo della sentenza.
Alcuni passaggi della sentenza generalizzabili
– va individuato chi è il responsabile del danno e cioè il datore di lavoro da chiamare in causa e viene accertato se la patologia riscontrata sia riferibile all’attività lavorativa svolta presso tale datore di lavoro
– il datore di lavoro viene condannato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, da lesioni dell’integrità psicofisica di origine professionale, anche se il lavoratore percepisce dall’INAIL la rendita
– il danno morale riconosciuto si riferisce al patema e al turbamento provati per la paura di ammalarsi, correlata alla percezione del maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno), rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche.
Il soggetto che ha ricorso in Cassazione è il datore di lavoro (quindi il 1° e 2° grado di giudizio era favorevole – positivo per il lavoratore): le motivazioni sollevate dal datore di lavoro per contrastare la condanna al risarcimento sono è sopratutto perché ritiene che il legislatore, avendo previsto la socializzazione dei costi risarcitori conseguenti all’esposizione ad amianto mediante una tutela speciale assicurata presso l’INAIL (Fondo Vittime Amianto), il ricorso del lavoratore doveva essere rivolto all’INAIL
La Corte non ha accolto il ricorso del datore di lavoro in quanto:
1. le prestazioni del Fondo Vittime Amianto non escludono e si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro
2. la istituzione di un Fondo dedicato non implica l’esclusione di altri diritti stabiliti dall’ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l’esposizione all’amianto, ne che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto Fondo e il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime.
Con le dovute cautele già riportate in premessa, lascio alla lettura della sentenza.
Milena Pareschi (Sportello Amianto AFeVA Bologna)