Bologna, 21 maggio 2019
Come calcolare la prescrizione rispetto le prestazioni richieste all’INAIL.
Ne chiarisce i termini la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 11928 del 7.5.2019 (scarica il testo della sentenza) .pdf
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sulla prescrizione regolata dalla legge 1124/1965 (articoli 104-111-112) e dal codice civile artt. 2943-2945, con alterne pronunce, da qui l’esigenza .di una interpretazione che pronunciasse la parola “fine” al contenzioso.
L’effetto dell’incertezza, in questi anni, ha visto lavoratori rinunciare a far valere le proprie ragioni.
Il caso portato all’attenzione della Cassazione a Sez.Unite vede un percorso amministrativo e legale che ha fatto un lavoratore:
– il lavoratore presenta denuncia di malattia professionale il 14.8.2003
– l’INAIL rigetta la domanda il 17/12/2005
– il lavoratore presenta ricorso il 14/04/2007, la collegiale medica risulta negativa
– il 16.5.2007 (*) l’iter amministrativo termina
– il lavoratore deposita ricorso legale il 29.4.2010 (*) entro i tre anni dal 16.5.2007
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, riconoscono il diritto del ricorrente alla prestazione economica. L’INAIL fa ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo l’intervenuta prescrizione triennale per l’azione legale (art. 112 del D.P.R. 1124/65) ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione sez. lavoro, sospende la propria decisione e rivolge alle Sezioni Unite, un quesito per dirimere l’oggetto del contendere (visto la giurisprudenza discordante).
Il quesito è: “se…accanto all’effetto sospensivo dei 150 gg complessivi, la domanda di prestazione all’INAIL acquista anche un effetto conservativo che perdura fino all’esito del procedimento amministrativo…”
La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite è così sintetizzabile:
– gli accertamenti, anche se si protraggono oltre i 150 gg dalla domanda (art. 111 del DPR 1124/65), non debbono influire rispetto il calcolo dei termini per l’azione legale
– il termine dei 150 gg sono nell’interesse dell’assicurato (per tenerlo indenne dall’inerzia dell’Istituto)
– i tre anni per l’azione legale sono da calcolare dall’ultimo atto amministrativo intervenuto tra il ricorrente e l’INAIL, ogni atto amministrativo ha valenza interruttiva, e la prescrizione è sospesa.
L’interpretazione INAIL portava al seguente calcolo:dal 14/8/2003 si aggiungono i 150 gg e i 3 anni i termini per l’azione legale scadevano il 3 gennaio 2007. La conseguenza sarebbe stata che, di fronte ad un diritto alla prestazione, riconosciuta per vie legali, il lavoratore non avrebbe potuto percepire nulla.
Un’altra motivazione importante della Corte è stata:
“sarebbe contraddittorio prevedere una fase amministrativa destinata a prevenire procedimenti giudiziari e allo stesso tempo forzarne la definizione entro un certo termine, impedendo all’assicurato di consentirne lo svolgimento al solo fine di tutelarsi contro la prescrizione”
Non da ultimo, la Corte ritiene che il DPR 1124/1965 e l’art. 38 della Costituzione, siano da mettere in relazione alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei loro eredi.
Annotazione
a) la sentenza è favorevole per il lavoratore e i concetti riportati sono ovviamente condivisibili
b) nel testo della sentenza si intuisce, tra le motivazioni addotte dal Pubblico Ministero o dall’INAIL (non abbiamo gli atti), sia richiamata la legislazione prevista per le prestazioni erogate dall’INPS, per le quali si applicano termini di decadenza (vedi legge 111/2011). La Corte conferma la legittimità della legge del 2011 .
Per chi scrive auspica che, per le prestazioni previdenziali il legislatore reintroduca la prescrizione, proprio ai fini della tutela dei diritti. La legge 111/2011 ha avuto lo scopo (così dice il legislatore) di tenere sotto controllo la spesa previdenziale e preventivabile. Ritengo che il legislatore e gli Istituti Previdenziali possano dare il loro contributo perché le norme siano scritte chiaramente e siano applicate correttamente, forse si ridurrebbe il contenzioso amministrativo e legale.
A cura di Milena Pareschi