Sentenza Corte di Cassazione

Corte di Cassazione sentenza del 21 settembre 2016: Esposizione ad amianto – Nesso causale con l’attività lavorativa – Colpa del datore di lavoro – Accertamento

Cassazione – Civile Sent. Sez. L Num. 18503 Anno 2016 (scarica la sentenza .pdf)
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO
Data pubblicazione: 21/09/2016

Notizia tratta dal “Bollettino Coordinamento Regionale Uffici Vertenze CGIL Emilia Romagna 23 settembre 2016”

 

Per la Corte, che ha accolto il ricorso degli eredi di un lavoratore deceduto, l’affermazione della responsabilità civile della datrice di lavoro non viene ad essere radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l’utilizzo di amianto, come sembra opinare la sentenza impugnata sostenendo la suggestiva tesi secondo cui, mentre quelle prescritte dalla legge sarebbero state cautele vane, l’unica cautela efficace per evitare l’evento sarebbe stata la totale abolizione dell’amianto. Al contrario, deve affermarsi che la valutazione della responsabilità civile deve investire, anche nel caso di specie, non già l’attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì soltanto il modo con cui essa è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva (“ora per allora” come pure afferma il giudice d’appello nella medesima sentenza); bensì avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della condotta. La datrice di lavoro viene cioè chiamata a rispondere dell’omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell’epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell’affermazione della responsabilità civile.

Emerge in base a tutto quanto fin qui osservato che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione delle regole da applicarsi nella materia, discendenti dalle norme di legge e dai principi richiamati. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimità.

 

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