Bologna, 1 dicembre 2025
Nel precedente articolo che tratta il recepimento della Direttiva Europea, sono state elencate le modifiche proposte da AFeVA ER e di CGIL-CISL-UIL Nazionali.
in questo articolo proviamo a spiegare cosa succede con l’emanazione della direttiva e del D.L. di recepimento, gli interventi sul testo unico per la salute e sicurezza sul posto di lavoro DLGS 81/08.
La Direttiva Europea, sancisce alcuni principi e indica le misure necessarie per farvi fronte.
Il contesto in cui si muove è la necessità di affrontare il rischio amianto nella fase di rinnovamento del patrimonio edilizio attraverso le direttive del Green Deal, cioè la campagna di ristrutturazioni finalizzate all’efficentamento energetico. I principi principali sono la necessità di proteggere i lavoratori edili (ma non solo) che possono essere esposti alle fibre di amianto nel corso delle loro attività, la necessità di portare il rischio al minimo possibile con le tecniche oggi disponibili, anche abbassando i limiti di concentrazione di fibre inalabili e utilizzando per la misurazione le tecniche più avanzate di Microscopia Elettronica, l’allargamento delle misure di protezione e di sorveglianza sanitaria per esposizioni passive di bassa intensità e di breve durata, la scelta della totale rimozione dei Manufatti Contenenti amianto rispetto ad altre forme di messa in sicurezza (incapsulamento e confinamento), l’allargamento della sorveglianza epidemiologica a tutte le patologie asbesto-correlate, quindi inserendo oltre al Mesotelioma (forma tumorale direttamente ed univocamente correlata all’esposizione ad amianto) anche altre forme tumorali a bassa frazione eziologica (che quindi possono avere più cause scatenanti oltre all’amianto – esposizione al fumo di sigaretta ed altre sostanze cancerogene) e patologie non tumorali quali asbestosi e placche pleuriche.
Il primo limite dello schema di decreto 322 inviato dal governo al Parlamento è costituito dall’idea che sia sufficiente operare le modifiche normative per il recepimento della Direttiva al solo Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e segnatamente al Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
La Direttiva UE al punto 10 cita:
” Nel quadro dell’«ondata di ristrutturazioni per l’Europa», i cui obiettivi sono la decarbonizzazione degli edifici, la lotta alla povertà energetica e il rafforzamento della sovranità dell’Unione attraverso l’efficienza energetica, è essenziale che la rimozione e lo smaltimento sicuri dei materiali contenenti amianto rappresentino una priorità, in quanto la riparazione, la manutenzione, l’incapsulamento o la sigillatura possono comportare il rinvio della rimozione, il che può, a sua volta, far perdurare il rischio di esposizione dei lavoratori.…”
Questa parte della Direttiva, va letta assieme al punto 5:
” Esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l’esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all’amianto, e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli. Sia l’esposizione passiva che l’esposizione secondaria possono avere un impatto significativo sulla salute. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’Unione, esso è ancora presente in alcune strutture, in particolare negli edifici costruiti prima dell’introduzione del divieto, il che può comportare un’esposizione professionale e non professionale se i materiali contenenti amianto nell’edificio vengono disturbati o danneggiati. Evitare l’esposizione all’amianto, in qualsiasi forma, rimane pertanto fondamentale.
Ciò comporta la necessità che il Recepimento della Direttiva UE, oltre alle modifiche del Testo Unico, prenda in considerazione le altre Normative e Regolamenti riguardanti l’Amianto ed in Particolare il DM 6/9/1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.). Ciò anche alla luce del tempo trascorso (oltre 30 anni), dalla vetustà e del conseguente degrado dei MCA in opera, dall’impatto del Cambiamento Climatico e dalla frequenza dei fenomeni atmosferici che producono danneggiamenti (grandinate, trombe d’aria ecc…); per questo motivo abbiamo proposto che venga modificato l’articolo 9 dello schema (322): ” Art.9 (322) L’ultimo comma potrebbe essere estrapolato dando luogo ad un Articolo 9-Bis con una formulazione che potrebbe essere la seguente: “Con successivo decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 6 mesi, si provvederà a definire le opportune modifiche al DM 6/9/94 per renderlo coerente alla Direttiva UE 2668/23 e alle modifiche introdotte al Dlgs 81/08, sia per ciò che riguarda i metodi di campionamento e conteggio, sia per le parti incoerenti con la Direttiva 2668/23, e segnatamente alla scelta della rimozione dei MCA rispetto “ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto (art 5 comma 1 lettera a) (322)”.
Entrando più nel merito delle Modifiche proposte nello Schema 322.
E’ palese l’errore contenuto nell’ Articolo 1 (322) Modifiche all’Articolo 244 dlgs 81/08 dove a proposito della sorveglianza epidemiologica si citano solo le patologie neoplastiche, mentre nella direttiva si fa riferimento ad una lista che comprende anche Patologie NON Neoplastiche, inoltre le attività che si aggiungono ai COR regionali per dare vita ai nuovi registri, devono tener conto che a differenza dei casi di Mesotelioma, le altre patologie asbesto correlate ( asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale, cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne.) sono a bassa frazione eziologica e quindi richiedono un lavoro istruttorio di ricerca attiva della correlazione con l’esposizione ad amianto. A questo proposito, l’idea che si possa realizzare questo importante lavoro, sia a costo zero appare del tutto infondato.
I nuovi Valori Limite di Esposizione (TLV) all’amianto sono ridotti da subito di un decimo, da 0,1 fibre per cmcubo a 0,01 fibre per cmcubo, usando la microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) e la misurazione riguarda tutte le fibre regolamentate (non solo quelle di amianto) e dal 21 dicembre 2029 0,01 fibre per cmcubo usando la microscopia elettronica e la misurazione riguarda le fibre di amianto comprese quelle ultrasottili.
Si tratta quindi di un indubbio miglioramento che renderà più stringenti le metodologie di lavoro ed i conseguenti controlli.
Va però corretto l’Art. 10 (322) il nuovo comma 1 art 254 “fino al 20 dicembre 2029” parla di Fibre di amianto mentre le modifiche al 253 fanno riferimento alle “fibre totali” con MOCF. È una contraddizione da correggere. Basterebbe aggiungere al primo capoverso del comma 1 “, conformemente all’articolo 253 comma 6”
Il recepimento, interviene positivamente sul Campo di applicazione del Dlgs 81/08 allargandolo a tutte le attività lavorative, comprendendo anche i lavori di ristrutturazione e demolizione, l’attività estrattiva o di scavo delle pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, purtuttavia, nello schema si inserisce erroneamente sul campo di applicazione il concetto di RISCHIO, mentre sarebbe corretto richiamare solo la POSSIBILITA’ DI ESPOSIZIONE in coerenza con le previsioni del Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. La Valutazione del Rischio è logicamente conseguente e successiva. (vedi diversità dei concetti di “PERICOLO” e “RISCHIO”).
Lo schema di DL 322 poi, assume la lista delle tipologie di amianto alle quali l’intera Direttiva fa riferimento, peraltro già presente nella normativa italiana. la lista attuale contiene i seguenti “tipi” di amianto:
“Ai fini della presente direttiva, il termine “amianto” indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (): a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS (*);
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;
c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS;
d) il crisotilo d’amianto, n. 12001-29-5 del CAS;
e) la crocidolite d’amianto, n. 12001-28-4 del CAS;
f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS.”
la direttiva inoltre dice che “…A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e previa consultazione del CCSS, la Commissione valuta se sia opportuno o necessario aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’articolo 2. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva ulteriori silicati fibrosi quali l’erionite, la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite…”.
Essendo possibile una legislazione migliorativa, abbiamo chiesto che da subito il nostro paese inserisca la fluoro-edenite nell’elenco dei silicati fibrosi che possono causare Tumori fra cui il Mesotelioma, in quanto nel nostro paese e più precisamente a Biancavilla in Sicilia esiste una cava di fluoro-edenite attiva da anni e che ha causato un’epidemia di Mesotelioma per l’uso che ne è stato fatto come materiale da costruzione, e sulla quale esiste una letteratura scientifica rilevante, oltre ad essere dal 2014 nell’elenco delle sostanze cancerogene dello IARC. Guarda il video su Biancavilla
Le fibre a composizione fluoro-edenitica di Biancavilla (Sicilia, Italia): impatto sulla salute e indizi per la bonifica ambientale. Pietro Comba(a), Salvatore Scondotto(B)e Loredana Musmeci(a)
(a) Dipartimento di Ambiente e Connessione Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia (b) Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia, Palermo, Italia (testo or. inglese)
Queste ed altre proposte sono state indicate dal documento che AFeVA Emilia Romagna ha proposto alle Commissioni parlamentari che si stanno occupando dello schema di Decreto Legge 322 per il recepimento della Direttiva Amianto della UE. Vedi tutte le modifiche proposte
Alle proposte di AFeVA ER aps, si sono poi aggiunte le valutazioni di CGIL-CISL-UIL Nazionali (leggi tutte le proposte di CGIL-CISL-UIL) che “esprimono una valutazione complessivamente positiva sullo schema di decreto, che rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della tutela dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto. In particolare, si apprezza il recepimento delle misure più restrittive della Direttiva europea, la riduzione dei limiti di esposizione e l’estensione della sorveglianza sanitaria.”
Proponendo al contempo una serie di modifiche che in parte ricalcano quelle presentate da AFeVA ER aps, aggiungendo anche una parte tesa a prevedere un coinvolgimento strutturale delle Parti Sociali:
“…Istituzione di una Cabina di coordinamento interministeriale sull’amianto con la partecipazione delle parti sociali, per assicurare uniformità applicativa e aggiornamento costante delle linee guida e per la definizione dei percorsi formativi e di buone pratiche di prevenzione…”
e,
“…Estensione del campo di applicazione anche ai casi di esposizione potenziale o indiretta, in coerenza con la Direttiva UE. Esplicitazione della priorità della rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di bonifica.
In sintesi, le proposte mirano a rafforzare il decreto sotto tre profili essenziali:
- Prevenzione (attraverso aggiornamento tecnico e rimozione prioritaria)
- Tutela sanitaria e sociale (continuità della sorveglianza e tracciabilità degli esposti)
- Partecipazione e co-governance (ruolo attivo delle parti sociali e coordinamento interistituzionale)
L’obiettivo è assicurare che il recepimento della Direttiva europea si traduca in un sistema nazionale più coerente, trasparente e realmente capace di prevenire nuovi rischi e garantire giustizia alle lavoratrici e ai lavoratori ancora oggi coinvolti nelle attività di bonifica e nei casi di esposizione passata…”
Ci auguriamo che questi contributi portino ad un sostanziale miglioramento del Decreto Legge di recepimento della direttiva Europea Amianto e ci riserviamo di commentare la versione conclusiva emanata dal Governo.
Documentazione: